
Le nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici per i cittadini introdotte dalla Legge di Bilancio 2024
Il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” introducono nuove disposizioni in materia di obblighi anagrafici per i cittadini.
In particolare:
– aumento dell’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi anagrafici, tra 100 e 500 euro;
– per omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero o all’estero prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui non viene presentata la dichiarazione.
CHI E’ OBBLIGATO A RICHIEDERE LA RESIDENZA
Tutti i cittadini sia italiani che stranieri devono essere iscritti in anagrafe e richiedere la residenza.
I cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere devono richiedere la residenza dove hanno la dimora abituale che coincide con l’abitazione principale, quindi col luogo ove abitualmente la persona mangia, dorme, invita gli amici, ovvero dove mantenga “il centro della propria vita sociale ed affettiva”, come indicato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze.
Per richiedere la residenza è necessario presentare una dichiarazione di residenza al Comune di dimora abituale entro 20 giorni da quando si è verificato il trasferimento di abitazione.
Deve essere dichiarato (obblighi anagrafici):
- il trasferimento di residenza da altro comune;
- il cambiamento di abitazione nello stesso comune;
- il trasferimento in una struttura di accoglienza (esempi: RSA residenza sanitaria assistenziale, RP o comunità);
- il trasferimento di residenza dall’estero in Italia;
- il trasferimento della residenza all’estero dall’Italia (richiesta di iscrizione nell’anagrafe dei cittadini italiani all’estero AIRE).
Riferimenti Normativi
Legge di bilancio 2024 articolo 1 comma 242 (che sostituisce l’art.11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) e comma 243 (che aggiunge all’art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 i commi 9-ter e 9-quater).